PARLAMENTO DELLE DUE SICILIE
Parlamento del Sud®
REGOLAMENTO INTERNO
[approvato all’unanimità dall’assemblea parlamentare del 27 ottobre 2012]
Art. 1)
Il Parlamento delle Due Sicilie – Parlamento del Sud®, si propone di riunire periodicamente le varie componenti meridionaliste che vorranno aderirvi; pertanto non è prevista una iscrizione, ma una semplice adesione; adesione aperta a chiunque ne faccia richiesta sia in forma singola che in rappresentanza di associazioni, partiti, movimenti.
Il Parlamento, pur conservando un forte carattere unitario che si esprimerà attraverso le periodiche riunioni annuali, prevede anche una organizzazione a carattere provinciale secondo le antiche Province Duosiciliane.
Art 2)
Scopo principale del Parlamento delle Due Sicilie – Parlamento del Sud, oltre quello di diffondere la vera storia dell’aggressione, della invasione e dell’annessione dell’ex Regno delle Due Sicilie da parte del Piemonte, è soprattutto quello di individuare e rappresentare tutte quelle istanze storiche, culturali, sociali, politiche (ma non partitiche) ed economiche che hanno e possano avere attinenza con gli interessi attuali e futuri delle Aree Meridionali italiane, isole comprese.
Art. 3)
Il Parlamento delle Due Sicilie – Parlamento del Sud si riunisce in seduta plenaria almeno due volte l’anno in sedi possibilmente di volta in volta diverse ed auspicabilmente nelle 22 Province dell’ex Regno 15 Ultrafaro e 7 Citrafaro secondo la sistemazione di Ferdinando II di Borbone del 1844 rimasta in vigore fino al 1861. Per ogni seduta sarà eletto un Presidente ed un Segretario. Il Presidente avrà il compito di moderare la discussione; il Segretario quella di registrare quanto discusso. A tal proposito si terrà un registro ufficiale dei verbali.
Nel corso di dette riunioni si individueranno le strategie e le scelte operative generali utili al raggiungimento degli scopi di cui al superiore art. 2) e tutti gli aderenti al Parlamento potranno avanzare proposte e progetti purché compatibili con le linee programmatiche di cui al superiore art. 2). Gli aderenti in rappresentanza di gruppi, partiti o movimenti avranno diritto ad un voto indipendentemente dal numero di iscritti che rappresentano e potrà aderire al Parlamento solo un rappresentante per ogni gruppo, partito o movimento.
Sono espressamente vietate le deleghe per il carattere fortemente partecipativo che deve avere l’adunanza. Le decisioni saranno assunte a maggioranza dei presenti.
Le convocazioni avverranno attraverso comunicati del sito www.parlamentoduesicilie.eu, ( e del sito collegato www.regnodelleduesicilie.eu ) e con ogni altro mezzo e forma ritenute utili. La posta per le comunicazioni ufficiali sinora utilizzata è stata coordinatore@parlamentoduesicilie.eu. Di seguito il nome utente potrà pure essere diverso (cioè la parte a sinistra di @) ma il dominio (parte a destra della @) sarà sempre e esclusivamente parlamentoduesicilie.eu. Le scelte e le strategie individuate dal Parlamento saranno quindi poste in essere dalle varie Sovrintendenze di cui al successivo art.4.
Le convocazioni delle sedute plenarie avverranno almeno cinquanta (50) giorni prima della data stabilita. Le decisioni saranno assunte a maggioranza dei presenti.
Tutti gli aderenti al Parlamento, su richiesta motivata di almeno un terzo di tutti gli aderenti al Parlamento, possono richiedere una convocazione straordinaria dello stesso. Verificate le circostanze sopra descritte l’organo direttivo è obbligato a convocare la riunione richiesta entro sessanta (60) giorni dalla data del verbale di verifica delle circostanze; verbale che non potrà essere redatto oltre i trenta (30) giorni successivi alla data della richiesta. La stesura del verbale di verifica della sussistenza delle circostanze sarà stilato e sottoscritto da almeno tre membri del consiglio direttivo. A tali fini faranno fede le date delle comunicazioni telematiche.
Tutti gli aderenti al Parlamento, possono inoltre avanzare per via telematica proposte o idee al responsabile (referente) della Sovrintendenza relativa (v. succ. art. 4). In tal caso il referente interessato, verificato che la richiesta non sia già oggetto di imminente proposta o discussione da parte di altro referente, ovvero di argomento già trattato, oltre all’obbligo di risposta al richiedente, avrà l’obbligo di richiedere all’intero consiglio direttivo la votazione telematica su quanto proposto entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data che risulterà dalla richiesta inviata anche per via telematica.
Art. 4)
L’organo direttivo è suddiviso in Sovrintendenze (o commissioni di lavoro), che inizialmente sono le seguenti :
- -INTERNI E COMUNICAZIONI
- -ECONOMIA E FINANZE
- -ISTRUZIONE E CULTURA
- -SVILUPPO ECONOMICO
- -TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
- -ESTERI
- -GRAZIA E GIUSTIZIA
- -SANITA’ E AMBIENTE
I responsabili o referenti delle varie sovrintendenze, detti pure Intendenti, sono nominati dall’assemblea, ricevendone quindi la fiducia, e durano in carica per un triennio, almeno che non siano sfiduciati dalla stessa anticipatamente.
Gli Intendenti eleggeranno un coordinatore-presidente e un segretario generale e costituiranno l’organo direttivo del Parlamento, che si chiamerà Sovrintendenza Generale, esplicando funzioni governative della sua volontà.
Per gravi e giustificati motivi il citato organo direttivo potrà cooptare sino a metà (cioè al massimo quattro) dei suoi componenti con durata eguale al membro sostituito.
I contatti tra di loro saranno frequenti con le modalità che stabiliranno al loro interno, fatto salvo quanto sancito nel successivo art.5. Alle varie sovrintendenze appartengono tutti gli aderenti che volontariamente chiedono di essere inseriti per collaborare.
Non è possibile essere iscritti a più di una sovrintendenza. Chi non partecipa a tre convocazioni consecutive perde il diritto ad essere informato sulle successive riunioni della sovrintendenza.
Art. 5)
La Sovrintendenza Generale avrà riunioni di persona almeno quattro (4) volte l’anno in data e luogo fissati dal presidente; due delle citate riunioni possono anche coincidere, come data, con due delle riunioni dell’assemblea plenaria del Parlamento.
Nella sua prima riunione si munirà di un proprio regolamento per quanto non previsto dalla presente scrittura.
Art. 6)
Per la fase iniziale i rappresentanti delle 22 province saranno designati o accettati dai promotori che li hanno contattati, con la solo preclusione verso coloro che hanno problemi con la giustizia, sono iscritti a partiti nazionali o hanno atteggiamenti contrari allo spirito meridionalista e identitario che ispira questo Parlamento .
Entro il prossimo anno a partire dall’approvazione di questo regolamento e dal momento in cui ciascuna provincia avrà un numero di almeno 10 (dieci) aderenti, l’assemblea delibererà in merito a.
- il numero dei rappresentanti di ogni provincia
- le modalità di elezione degli stessi.
Art. 7)
Quando il Parlamento sarà elettivo diventerà autenticamente popolare e provinciale, nel senso che localmente le varie province si potranno strutturare a somiglianza del consesso nazionale.
Art. 8)
Nessun aderente potrà comunicare a nome del Parlamento se non attraverso la Sovrintendenza di appartenenza e con i canali ufficiali di cui al superiore art. 3.
Art. 9)
Le adesioni, come specificato anche nel superiore art.1, si faranno compilando l’apposita scheda, con cui si potrà scegliere la Sovrintendenza di interesse, e si completeranno con il rimborso delle spese di segreteria.
Tali spese sono inizialmente fissate con minimo di € 10 e danno diritto all’attestato di cittadinanza duosiciliana predisposto dai promotori.
E’ compito della Sovrintendenza Generale reperire le risorse per le attività parlamentari.
Art. 10)
Il presente regolamento va rispettato da tutti gli aderenti sotto la vigilanza della Sovrintendenza INTERNI E COMUNICAZIONI ed entra in vigore subito dopo l’approvazione dell’assemblea.